lunedì 18 luglio 2011

Il settore del turismo gravato dagli obblighi dello spesometro

Il nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, interessa anche il settore delle vacanze e le agenzie di viaggi sono chiamate a fornire all'agenzia delle Entrate i dati necessari a contrastare eventuali fenomeni evasivi.
Oggetto della comunicazione sono le operazioni di organizzazione di pacchetti e servizi turistici, rientranti nel regime speciale Iva, di importo (a regime) non inferiore a € 3.600. Si tratta di operazioni, che pur essendo soggette all'obbligo di emissione della fattura, sono infatti disciplinate dal regime speciale Iva che vieta l'esposizione in fattura dell'eventuale imposta: si tratta delle prestazioni di servizi rese nei confronti dei viaggiatori ed annotate nel «registro Iva dei corrispettivi 74-ter» (relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno) entro il mese successivo alla data di partenza del viaggio o inizio del soggiorno, ovvero all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo se antecedente. Per queste comunicazioni non assumono rilevanza gli eventuali acconti ricevuti dai clienti, trattandosi di operazioni fuori campo Iva.
Il nuovo obbligo, seppure alquanto ridimensionato dai chiarimenti dell'agenzia delle Entrate, costringe a rilevanti implementazioni nelle procedure gestionali delle agenzie di viaggi, con un aggravio di costi amministrativi. Poi, per quanto concerne le "liste di nozze", nonché le operazioni le cui spese non restano a carico del viaggiatore, il limite per la comunicazione resta sempre pari a € 3.600, ma l'importo deve essere riferito al corrispettivo globale dell'intero pacchetto o servizio turistico, nonché al committente effettivo, e quindi non alle singole quote di partecipazione, corrisposte da parenti ed amici.
Più complicata diverrà la gestione dei gruppi, quando sono ricondotti dai tour operator ad un unico "dossier", poiché il pacchetto o servizio turistico comprendente al suo interno più di un viaggiatore, in genere, per praticità operativa, è intestato al primo cliente fruitore: in tale caso, il valore globale dell'operazione potrebbe facilmente superare la soglia dei € 3.600, ma sarebbe errato attribuirla esclusivamente all'intestatario del "dossier".
È evidente quindi che l'adempimento comporterà inevitabilmente un incremento del numero delle pratiche per assicurare la corretta rilevazione dell'importo delle operazioni ed i fruitori che hanno effettivamente sopportato il costo dei servizi richiesti.
Anche le agenzie intermediarie, che svolgono un'attività in nome e per conto sia della propria clientela sia dei fornitori dei servizi, come tour operator, vettori, eccetera subiranno un appesantimento nella gestione operativa. Infatti, nonostante l'amministrazione finanziaria abbia individuato nel prestatore del servizio principale (ad esempio il vettore aereo) il soggetto obbligato alla comunicazione, probabilmente, dovrà invece essere l'agenzia di viaggi (vale a dire l'intermediario), che ha il contatto diretto con il pubblico, a farsi carico di una serie di adempimenti, come ad esempio la raccolta del codice fiscale. Sarà poi il vettore aereo a comunicare le operazioni di importo non inferiore a € 3.600 (il biglietto aereo vale come scontrino fiscale). A tale riguardo, non si può non considerare che le agenzie intermediarie, prevalentemente costituite da aziende di piccole dimensioni (sovente addirittura da micro imprese), incontrano notevoli difficoltà ad adempiere agli obblighi fiscali recentemente introdotti, ormai divenuti eccessivi.
Inoltre, il nuovo adempimento, rischia di agevolare proprio quegli operatori, anche ubicati in Paesi limitrofi all'Italia sia comunitari sia extra comunitari, in grado di compiere transazioni attraverso internet, e che sfuggono completamente al controllo. Infine, così come è scritta la norma, se un cliente fa diversi viaggi durante l'anno, ma tutti, ad esempio, di importo inferiore a € 3.600, i vari acquisti, da considerare singolarmente in quanto non collegati tra loro, risulterebbero sempre sotto la soglia per la comunicazione, vanificando, almeno in parte, l'intento di contrasto all'evasione fiscale.
http://www.ilsole24ore.com

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